Cos'è
Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (Accesso civico semplice)
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, e successive modifiche ed integrazioni, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo al Comune di pubblicare documenti, informazioni o dati sul sito internet istituzionale, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione mediante lo strumento dell’accesso civico semplice. La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Segretario Generale Dott.ssa Daniela Marini.
Il Comune, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, viene indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Si veda in proposito la modulistica allegata che dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it e d.marini@comune.teramo.it, o consegnata/inviata all’Ufficio Protocollo Generale, Via della Banca, n. 02, 64100 TERAMO. Nei casi di trasmissione per via telematica della richiesta si applica l’art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD). In base a questa disposizione, le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento di identità;
b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se sono sottoscritte con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non
certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di
sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.
Nei casi di ritardo o di mancata risposta, è possibile presentare richiesta di riesame, indirizzata al suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.