Cos'è
Accesso civico contenente dati e documenti ulteriori
(Accesso civico generalizzato)
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, e successive modifiche ed integrazioni, "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis." Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.
I limiti per i quali l'accesso può essere rifiutato, limitato o differito sono previsti dall'art. 5-bis del citato D. Lgs. n. 33/2013, e successive modifiche ed integrazioni.
L'istanza va indirizzata, in alternativa:
- all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio Relazioni con il pubblico.
Nei casi di trasmissione per via telematica della richiesta si applica l’art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD). In base a questa disposizione, le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento di identità;
b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se sono sottoscritte con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non
certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di
sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.
L'Ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a darne comunicazione agli stessi.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 33/2013, e successive modifiche ed integrazioni) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'Ufficio competente provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni (eventualmente sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta; durante tale periodo i termine per l'adozione del provvedimento da parte del citato responsabile è sospeso) o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni.
Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, competente a decidere sulle domande di riesame è il Vice Segretario Generale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o del Difensore Civico, il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni.
Si veda in proposito la modulistica allegata che può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it
L'istanza di accesso generalizzato può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli Uffici. Gli indirizzi sono reperibili nella sezione “Struttura Organizzativa” del sito web istituzionale.
· Richiesta accesso civico generalizzato
· Richiesta di riesame