Cos'è
Il servizio consiste nell’istruttoria delle istanze volte ad ottenere la rateazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le modalità ed i requisiti differiscono a seconda che si tratti di istanze avanzate ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) o ai sensi della Legge n. 689/1981.
A chi si rivolge
Destinatari
Destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie.
Accedere al servizio
Come si fa
Ai sensi del Codice della Strada, possono presentare istanza per chiedere la rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria, elevata per violazione alle norme della circolazione stradale, coloro che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione per chiedere di essere ammessi al pagamento rateale del minimo edittale della sanzione, non potendo considerare la riduzione del 30% ex art. 202 del Codice della Strada; inoltre la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 del C.d.S. e di ricorso al Giudice di pace di cui all'articolo 204 bis del C.d.S.
Ai sensi della Legge n. 689 del 1981, possono presentare istanza per chiedere la rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria coloro che si trovino in condizioni economiche disagiate dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
L’istanza può essere avanzata a mezzo della modulistica predisposta da presentare di persona al Protocollo comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
Cosa si ottiene
Ai sensi del Codice della Strada l’autorità procedente, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può disporre la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100 e sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Ai sensi della Legge 689 del 1981 l’autorità procedente può disporre la ripartizione del pagamento da tre a trenta rate mensili con ciascuna rata che non può essere inferiore a euro 15,00.
Indirizzo
Parcheggio San Francesco, Piazza San Francesco, Teramo, TE, Italia
Orario per il pubblico
Dal lunedì al sabato, eccetto festivi, dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Riferimento telefonico
+39 0861 324338