Valutazione e feedback

Assegno di maternità per le madri non lavoratrici. (di cui all'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni"

Cos'è

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Alla domanda vanno allegati:

  1. Attestazion I.S.E.E del nucleo familiare;
  2. Documento di identità in corso di validità;
  3. Indicazione delle coordinate IBAN per l'accredito del beneficio erogato dall'I.N.P.S.

A chi si rivolge

Destinatari

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS.

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Chi può presentare
Madri naturali, affidatarie o adottive

Accedere al servizio

Come si fa
Cosa si ottiene

Riconoscimento del beneficio, qualora ne ricorrano i presupposti.

L'importo per l'annualità 2022 -  comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 -  da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari ad euro 354,73;

per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari ad euro 17.747,58;  

Canale fisico
Dott.ssa Alessandra Battistella
Indirizzo
Via G. D'Annunzio, 120 Teramo
Orario per il pubblico

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00;

Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 

Posizione sulla cartina
Riferimento telefonico
0861.324857
Riferimento email

Cosa serve

  1. Domanda debitamente compilata e sottoscritta;
  2. Attestazione I.S.E.E del nucleo familiare;
  3. Documento di identità in corso di validità;
  4. Indicazione delle coordinate IBAN per l'accredito del beneficio erogato dall'I.N.P.S.

Contatti

Ufficio responsabile
Attività Sociali - Volontariato
Area
Area 4 Servizi per il Sostegno, la Solidarietà e la Coesione della Comunità

Ulteriori informazioni

Data creazione
04 March 2022

Ultimo aggiornamento
2022-03-04 12:29:43