Cos'è
Il servizio consiste, in conformità con il D.Lgs. 222/2016 e norme collegate, alla ricezione, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, delle istanze per lil rilascio dell’autorizzazione di inizio attività per l’avvio, il subingresso, le variazioni e le cessazioni delle attività produttive in materia di Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio, Sanità e Sicurezza, Servizi, Turismo e Terziario corredate di tutte le documentazioni ed asseverazioni tecniche normativamente previste.
A chi si rivolge
Destinatari
Imprese operanti nel settore
Chi può presentare
Imprese operanti nel settore
Accedere al servizio
Come si fa
La presentazione delle istanze avviene tramite il portale istituzionale dello Sportello Unico delle Attività Produttive della Città di Teramo all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it che fornisce anche indicazioni procedurali e normative come stabilite dalla prassi nazionale della riforma “Madia”
Cosa si ottiene
Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico
Procedure collegate all'esito
Indirizzo
Via Della Banca, 2, Teramo, TE, Italia
Orario per il pubblico
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17,00
Il SUAP riceve anche tramite webconference previo contatto telefonico con il Responsabile
Riferimento telefonico
+39 3486425732
Cosa serve
All’istanza necessita allegare la documentazione dovuta in base agli endoprocedimenti dovuti di volta in volta in relazione alla attività da segnalare in ragione delle normative di settore degli Enti ed Uffici terzi (Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria, Sportello Unico per l’Edilizia, Ufficio Traffico e Trasporti, Agenzia delle Dogane, Regione Abruzzo, Autorità dei Bacini Idrografici, ecc.).
Costi e vincoli
Costi
Euro 50,00 per “DIRITTI SUAP” da versare come segue:
- Tramite il CCP 10134641 intestato al Comune di Teramo
- Tramite bonifico all’IBAN IT44 J054 2404 2970 0005 0009 912
Tempi e scadenze
Il termine per l’ottenimento del Provvedimento Conclusivo del Procedimenti Unico è fissato, ordinariamente, in giorni 60 dalla presentazione dell’istanza – salvo richiesta di integrazione – ovvero, in caso di attività che soggiacciono a pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi a carattere speciale non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in 90 giorni.