Valutazione e feedback

Cos'è

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Possono chiedere la costituzione dell'unione civile le persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire.
Non c’è obbligo di residenza nel Comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile.
Le parti costituenti l’unione civile possono assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile. Tale scelta non modificherà le generalità delle parti.

Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nullaosta alla costituzione dell’unione civile.
La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.
Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti potranno scegliere il regime patrimoniale, comunione o separazione dei beni, o il regime patrimoniale regolamentato dalla legge dello Stato di appartenenza.

A chi si rivolge

Chi può presentare
Persone maggiorenni dello stesso sesso. L'unione civile non può essere costituita, oltre al difetto di età, in presenza delle seguenti cause impeditive: • presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile; • interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all'art. 85 CC); • la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all'art. 87 CC con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote); • condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto (art. 88 CC). La costituzione di un'unione in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal Pubblico Ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale). Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge ecc., come elencati dai commi da 6 a 8 dell'art. 1 Legge 76/2016

Accedere al servizio

Come si fa

Al fine di costituire un'unione civile, gli interessati - maggiorenni e dello stesso sesso - fanno richiesta all'ufficio di Stato Civile utilizzando il modulo scaricabile da questo sito. 

La richiesta deve contenere: le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), la cittadinanza e il luogo di residenza e deve comprendere anche la dichiarazione di assenza delle cause impeditive.

La persona non avente cittadinanza italiana che volesse porre in essere in Italia la costituzione di un'unione civile deve produrre una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, in conformità all'art. 116 del CC, dalla quale risulti che in riferimento alle leggi cui è sottoposto, può costituire tale tipo di vincolo.

Il modulo può essere inoltrato mediante:

L'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti in sede di verbale entro 30 giorni. Da tale data, o anche da data antecedente se le verifiche sono state completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione alle parti, la costituzione deve avvenire nei 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra, in una data concordata con l'ufficio di stato civile.

Nel giorno concordato, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti dichiarano, congiuntamente e personalmente, alla presenza di due testimoni da loro scelti, la volontà di costituire un'unione civile.

Contemporaneamente le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile, fra cui la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e di assumere un cognome comune (scegliendolo tra i loro cognomi o anteponendo o posponendo al cognome comune il proprio cognome, se diverso). Tale facoltà non incide del nome-cognome anagrafico, costituendo esclusivamente un “cognome d’uso”.

In caso di comprovato impedimento che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato, equivale a rinuncia; di tale mancanza l'ufficiale dello stato civile redigerà apposito verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti.

I verbali così formati (dichiarazione di costituzione dell'unione civile ed eventualmente verbale di mancata comparizione) verranno iscritti nell’apposito Registro di Stato Civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile invierà copia conforme all'originale del processo verbale di costituzione dell'unione civile al Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita di ambo le parti, per la relativa annotazione.

L'unione sarà attestata da apposito certificato, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.

Inoltre nei documenti di riconoscimento potrà essere riportato lo stato civile "unito/a civilmente".

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero da cittadini italiani produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana; basta rivolgersi all’ufficiale dello stato civile portando copia di detto matrimonio, che verrà trascritto nei registri italiani. Si rimanda alla pagina dedicata per maggiori informazioni.

Cosa si ottiene

Costituzione dell'unione civile

Indirizzo
Piazza San Francesco, Teramo, TE, Italia
Orario per il pubblico

Orari di apertura al pubblico : 

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  e dalle  15.30 alle 16.30

Mercoledì chiuso

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

Posizione sulla cartina
Riferimento telefonico
+39 0861 324 318

Costi e vincoli

Costi

Le tariffe stabilite per la celebrazione di unioni civili variano a seconda della sede prescelta.

Ulteriori informazioni

L. 20 maggio 2016, n. 76

D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144

D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5-6-7

Data creazione
25 January 2021

Ultimo aggiornamento
2022-10-25 12:28:43