- il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni con certificazione della Corte d'Appello;
- La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell'autorizzazione del Tribunale, nella fattispecie, Tribunale di Teramo, con certificazione della Corte d'Appello;
- La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l'Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
- Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.), occorre il decreto del Tribunale (nella fattispecie, Tribunale di Teramo, di autorizzazione al matrimonio, con certificazione della Corte d'Appello.
Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all'estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in Italia.
Se il coniuge è straniero non deve presentare il nulla-osta previsto dall'art. 116, ma dovrà presentare un estratto di nascita su modello plurilingue oppure legalizzato e tradotto e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza all'estero, il tutto legalizzato e tradotto (da verificare eventuali esenzioni). Per i paesi che non richiedono quanto sopra occorre prendere informazioni presso il Consolato Italiano nel Paese dove viene contratto il matrimonio.
Per i cittadini stranieri :
- la documentazione rilasciata dall'autorità straniera dovrà essere preventivamente presentata, in copia, con istanza all'ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione;
occorre presentare:
- nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Teramo; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00). Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).