Valutazione e feedback

Cos'è

Le pubblicazioni dei matrimoni vengono affisse per 8 (otto) giorni consecutivi nell’albo pretorio online, con indicati i dati anagrafici dei futuri sposi per rendere nota la loro volontà di contrarre matrimonio. In tale modo viene data la possibilità a chi è a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio, di proporre opposizione alla celebrazione dello stesso. Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità. I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile).

 

A chi si rivolge

Destinatari

Cittadini italiani di cui almeno uno residente a Teramo interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano.


Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.

Accedere al servizio

Come si fa

Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.

Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età;

Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.

Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.

 

 

 

 

Cosa si ottiene

Certificato di avvenute pubblicazioni

Indirizzo
Piazza San Francesco, Teramo, TE, Italia
Orario per il pubblico

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  e dalle  15.30 alle 16.30

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

 

Posizione sulla cartina
Riferimento telefonico
+39 861 324 863

Cosa serve

Documentazione da presentare:

- Carta d'identità in corso di validità

- Codice fiscale o tessera sanitaria

- Eventuale procura speciale con allegato documento d'identità in corso di validità

- modulo "dichiarazione per pubblicazioni di matrimonio"

Inoltre:

1. Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di Teramo;

2. Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni  Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.

 

Costi e vincoli

Costi

Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Teramo occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00.

Se gli sposi risiedono in due comuni diversi, occorrono 2 marche da bollo da € 16,00.

Se la cerimonia civile si svolge in un altro comune, al costo delle pubblicazioni occorre aggiungere ulteriore marca da € 16,00.

 

 

Tempi e scadenze

Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile per l'avvio del procedimento.

L'ufficiale di stato civile dopo aver acquisito e verificato i documenti necessari, stabilisce la data delle pubblicazioni di matrimonio.

Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia.

L’Ufficio affigge all'Albo Pretorio on line l'atto di pubblicazione per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni. Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà:

1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;

2. autorizzazione per il Ministro di Culto.

3. attestato di pubblicazioni per usi particolari 

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile  in un altro Comune devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.

 

Casi particolari

  • il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni con certificazione della Corte d'Appello;
  • La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell'autorizzazione del Tribunale, nella fattispecie, Tribunale di Teramo, con certificazione della Corte d'Appello;
  • La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l'Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
  • Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.), occorre il decreto del Tribunale (nella fattispecie, Tribunale di Teramo, di autorizzazione al matrimonio, con certificazione della Corte d'Appello.

Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all'estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in Italia.

Se il coniuge è straniero non deve presentare il nulla-osta previsto dall'art. 116, ma dovrà presentare un estratto di nascita su modello plurilingue oppure legalizzato e tradotto e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza all'estero, il tutto legalizzato e tradotto (da verificare eventuali esenzioni). Per i paesi che non richiedono quanto sopra occorre prendere informazioni presso il Consolato Italiano nel Paese dove viene contratto il matrimonio.

Per i cittadini stranieri :

  • la documentazione rilasciata dall'autorità straniera dovrà essere preventivamente presentata, in copia, con istanza all'ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione;

occorre presentare:

  • nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Teramo; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00). Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,  Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania,  Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).

 

 

Documenti

Per i cittadini dei seguenti paesi: 

  • Austria, Germania, Repubblica Moldova e Svizzera devono produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione);
  • Lussemburgo, Olanda, Portogallo,  Spagna e Turchia deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).
  • Norvegia deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se  tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere  legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.
  • Polonia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.
  • se residente in Svezia, deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto  in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.

Il cittadino degli Stati Uniti deve produrre:

  • dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura;
  • atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità Italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di Teramo o Notaio.

Il cittadino dell'Australia deve produrre:

  • dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura;
  • atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile)

Il NULLA OSTA deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta (o nell'atto notorio in caso di cittadino degli Stati Uniti e dell'Australia), occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta.

N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune. Se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:

  • nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana
  • all'estero e tradotto;
  • con certificato del proprio Consolato in Italia;
  • su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.

Lo  straniero che risulta "RIFUGIATO POLITICO" deve presentare:

1) certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, Via Caroncini, n. 19 tel. 06 802121;

2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;

3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;

4) documento d'identità valido.