Cos'è
I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di residenza e attestano le risultanze delle iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente (APR) e degli italiani residenti all'estero (AIRE).
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità L. 183/2011, dall'1 gennaio 2012 agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000), pertanto, in caso di documentazione da consegnare alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi , il certificato è sostituito da un'AUTOCERTIFICAZIONE nella quale la firma NON deve essere autenticata anche nel caso in cui non sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla sua ricezione. I privati non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione, ma possono consentirvi.
L'ufficio Anagrafe provvede al rilascio dei seguenti certificati: esistenza in vita, residenza, risultanza di nascita, stato di famiglia, stato libero (solo per i cittadini italiani), vedovanza (solo per i cittadini italiani), cittadinanza (solo per i cittadini italiani), legalizzazione di foto, certificati contestuali, certificato storico di residenza, certificato storico di famiglia, certificati Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero).
I certificati possono essere rilasciati contenenti informazioni relativi alla data della richiesta o precedenti alla data della richiesta e, in questo caso si parla di certificati storici.
I certificati anagrafici hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio.
A chi si rivolge
Destinatari
I certificati possono essere richiesti solo in riferimento a persone residenti nel Comune (o che lo sono state nel caso di storici e originari).
Accedere al servizio
Come si fa
Il cittadino può presentarsi all'ufficio anagrafe munito di un valido documento di riconoscimento.
E’ inoltre possibile ottenere il rilascio dei certificati anagrafici tramite la procedura online. Il servizio di certificazione on-line è offerto attraverso la piattaforma ANPR, che permette ai cittadini di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese ed ottenendo un reale risparmio di tempo. Visita la pagina dedicata.
Cosa si ottiene
Certificati anagrafici (certificato di residenza, di cittadinanza, di stato libero, contestuale, di esistenza in vita, di stato di famiglia ecc...).
Indirizzo
Piazza San Francesco, Teramo, TE, Italia
Orario per il pubblico
Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Riferimento telefonico
+39 0861 324 318
Cosa serve
Eventuale modulo di delega correttamente compilato e firmato, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità, che deve essere presentato, dalla persona delegata al ritiro, all'ufficio adibito al rilascio del certificato. Il delegato deve inoltre comprovare la propria identità presentando un proprio documento di identità valido all'impiegato addetto.
Modulistica
Costi e vincoli
Costi
I certificati, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo (€ 16,00) "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72 ), tranne nei casi di esenzione.
Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di: € 0,26 per i certificati in carta libera e di € 0,52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).
Casi particolari
Casi di esenzione dal bollo
È possibile richiedere certificati rilasciati in esenzione da bollo in base alla destinazione d'uso e solo per i limitati casi previsti:
ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E
C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FALLIMENTARE - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972
INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel procedimento) - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/72 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG. DAG del 5 febbraio 2007.14803.U
ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 82 L. 184/1983
SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987
VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ai sensi dell'art. 16 co. 8, della L. 537/1993
PENSIONE ESTERA - art. 9, tabella allegato B) DPR 642/1972
L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bollo e spese non può avvenire per fini diversi da quelli indicati; in tal caso, costituisce una violazione della normativa fiscale vigente.