Valutazione e feedback

Cos'è

La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica). 

A chi si rivolge

Destinatari

Cittadini italiani


Cittadini UE


Cittadini extra UE

Chi può presentare
Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere rese dall'interessato maggiorenne o da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. In caso di cambio di residenza di minore i responsabili sono i genitori, gli affidatari, i tutori.

Accedere al servizio

Come si fa

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) scegliendo tra le modalità sotto elencate

  1. presso l'ufficio anagrafe 
  2. per via telematica in uno dei seguenti modi:
  • direttamente dal proprio computer o dal cellulare accedendo al servizio mediante SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica). La nuova modalità consente ai cittadini di accedere al portale dell'anagrafe con la propria identità digitale e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell'area riservata dei servizi al cittadino. Clicca qui per procedere con il cambio di residenza sulla piattaforma dell'Anagrafe nazionale
  • tramite Posta Elettronica Certificata affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

   3. con lettera raccomandata.

Per presentare la domanda allo sportello, tramite PEC o posta elettronica e raccomandata, è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (Modulo dichiarazione di residenza) scaricabile dal portale unitamente ai documenti di seguito descritti.

Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza, fosse già residente un’altra famiglia, è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne, dichiari di essere a conoscenza del nuovo ingresso (Mod 3). In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata non procedibile per carenza di un elemento essenziale.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

Cosa si ottiene

Dichiarazione di residenza/cambio di residenza

Procedure collegate all'esito

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. 

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione. 

Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

Indirizzo
Piazza San Francesco, Teramo, TE, Italia
Orario per il pubblico

Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00  

Martedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00  e dalle  15:30 alle 16:30

Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00

Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00

Posizione sulla cartina
Riferimento telefonico
+39 0861 324 306

Cosa serve

Occorre presentare:

  • modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (dichiarazione di residenza) compilato in ogni sua parte; 
  • documento d’identità e codice fiscale di tutti i soggetti;
  • firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (occorre inoltre, allegare copia di un documento d’identità);
  • regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio (Mod 4);
  • dichiarare l'eventuale possesso di patenti di guida;
  • dichiarare l'eventuale possesso di veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);

  • documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari.

Trasferimento Minori

in caso di spostamento della residenza di un minore occorre la dichiarazione di conoscenza dello spostamento stesso da parte dell'altro genitore (Mod 1), sottoscritta e con allegata la copia del documento d'identità valido; nel caso ciò non fosse possibile, è obbligatorio indicare i dati anagrafici dell'altro genitore e il suo indirizzo di residenza (Mod 2), per consentire all'Ufficio l'invio della comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;


Aggregazione ad un nucleo famigliare

in caso di aggregazione del/i dichiarante/i ad un nucleo famigliare già esistente, occorre l'assenso ad entrare nello stato di famiglia di chi risiede nell'alloggio (Mod 3) con allegato il documento di riconoscimento di quest'ultimo.

Modulistica

Costi e vincoli

Costi

Non sono previsti pagamenti a carico dell'utente.

Tempi e scadenze

Chi cambia città o indirizzo deve comunicarlo all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento.

L'Ufficiale d'Anagrafe effettua l’iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione e successivamente provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche hanno inizio dalla data di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, se gli accertamenti danno esiti negativi, l'Ufficio Anagrafe interrompe il procedimento e invia una comunicazione al richiedente, che potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria.

In caso di false dichiarazioni viene informata l’autorità giudiziaria. Si ricorda che chi dichiara il falso a un pubblico ufficiale decade dai benefici e incorre in sanzioni penali.

Nel modello di dichiarazione di residenza, i cittadini provenienti dall'estero devono indicare la città, lo stato estero di provenienza, e l'eventuale comune italiano di iscrizione Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Casi particolari

PER I CITTADINI COMUNITARI

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero). 

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza. 

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati o autonomi;
  • studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
  • soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
  • un famigliare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente. 

PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per la prima iscrizione anagrafica (provenienza dall'estero) è necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:

passaporto;

permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:

  • contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico

visto d’ingresso;

fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.

 

Per la prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno è necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:

passaporto;

fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso;

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

Ulteriori informazioni

VARIAZIONE DI RESIDENZA E VEICOLI INTESTATI

A seguito della modifica all’art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell’ANV - Archivio Nazionale Veicoli. 

Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell’Automobilista, potrà successivamente scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.


RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)

Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)

Data creazione
22 January 2021

Ultimo aggiornamento
2023-11-22 10:13:39