Valutazione e feedback

Autocertificazioni anagrafiche

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce i certificati o gli atti di notorietà.

Cos'è

È prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato che ha bisogno di dichiarare dati e informazioni personali alle pubbliche amministrazioni e alle società concessionarie di pubblico servizio. Questi soggetti hanno l’obbligo di accettarla al posto dei normali certificati. A partire dal 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi.

A partire dal 10 ottobre 2020 
C'È L'OBBLIGO DI ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE PER I PRIVATI
Con il d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art.2 del d.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto L'OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE.

Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n.445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. Eseguire controlli significa poter avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto. Naturalmente, come già avviene tra le P.A., si potrà comunque rilasciare un’informativa o un certificato, ricordando però che tale modalità è semplicemente sostitutiva o integrativa della verifica dell’autocertificazione, e deve sempre essere totalmente gratuita.

Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche ai privati le nuove disposizioni introdotte all'art. 71 del d.P.R. n.445/2000, relative ai controlli. Il nuovo comma 1 prevede, infatti, un’attenuazione dell’obbligo di controlli, che ora dev’essere proporzionato “al rischio e all’entità del beneficio”: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli idonei anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono resi le dichiarazioni

Accedere al servizio

Come si fa

Scaricare uno dei moduli di autocertificazione presente tra i documenti scaricabili in questa sezione del sito e compilarla.

Cosa si ottiene

Con l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificato) il cittadino dichiara, sotto la propria personale responsabilità: stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione. L'Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati.

Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestate numerose altre situazioni e fatti a conoscenza dell’interessato (ad esempio di essere erede).

Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti.

Costi e vincoli

Costi

Non sono previsti pagamenti a carico dell'utente.

Casi particolari

A partire dal primo gennaio 2021 i  cittadini extracomunitari potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Le dichiarazioni sostitutive  potranno, comunque, essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.

Quindi, i cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:

  • sono legalmente residenti in Italia
  • la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

Contatti

Ufficio responsabile
Anagrafe - Stato Civile e Servizio Elettorale
Area
Area 4 Servizi per il Sostegno, la Solidarietà e la Coesione della Comunità

Ulteriori informazioni

Sul portale di certificazione online di ANPR ogni cittadino residente a Teramo puó accedere alla propria scheda anagrafica e scaricarsi in autonomia l’autocertificazione precompilata di:

  • nascita
  • stato civile
  • cittadinanza
  • famiglia anagrafica
  • residenza
  • esistenza in vita


Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2012, le PA non possono più accettare certificati, ma solo documenti di autocertificazione. Con l’intervento del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020, ha esteso anche ai soggetti privati (banche, assicurazioni, ecc…) l’obbligo di accettare le autocertificazioni.

Il servizio di consultazione dei propri dati è previsto dall’art. 6 del DPCM 194/2014 tra i servizi messi a disposizione attraverso l’Anagrafe nazionale.

Data creazione
17 February 2021

Ultimo aggiornamento
2022-03-02 17:41:06