Valutazione e feedback

Autenticazioni di copia e legalizzazione di fotografie

Autenticazioni di copia e legalizzazione di fotografie

Cos'è

AUTENTICAZIONI DI COPIA

Si tratta dell’attestazione, da parte del funzionario incaricato, della conformità all’originale di una copia (“copia conforme”).

Le autentiche di copia servono quindi a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.

L’autentica è possibile esclusivamente per copie di documenti originali, non è pertanto possibile autenticare una “copia di copia”. Non si può autenticare la copia di un atto notarile (unico soggetto competente al rilascio di copie autentiche è il Notaio stesso).

Nel caso di originale creato su supporto informatico, è necessario rendere disponibile il file, munito di marcatura temporale e di firma digitale in corso di validità, per l’opportuna verifica. Solo in presenza di tali requisiti l’ufficiale d’Anagrafe potrà procedere alla stampa del documento dal supporto informatico e all'autenticazione della stessa.


LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE

Legalizzare una fotografia significa accertare la corrispondenza tra la fotografia, la persona interessata e i suoi dati anagrafici ed è l'attestazione che un'immagine fotografica corrisponde all'interessato.

A chi si rivolge

Destinatari

L’autentica di copia  e la legalizzazione della fotografia può essere richiesta da chiunque davanti  a qualsiasi ufficiale di anagrafe di qualsiasi Comune, purché maggiorenne.

Accedere al servizio

Come si fa

Il cittadino può presentarsi personalmente all'ufficio anagrafe munito di un valido documento di riconoscimento.

 

Cosa si ottiene

L'autenticazione di copia (copia conforme).

La legalizzazione di fotografia o comunemente detta autentica di foto (la legalizzazione di fotografia non sostituisce il documento di identità).

 

Indirizzo
Piazza San Francesco, Teramo, TE, Italia
Orario per il pubblico

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  e dalle  15.30 alle 16.30

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

 

Posizione sulla cartina
Riferimento telefonico
+39 0861 324 307

Cosa serve

Per autenticare una copia conforme all’originale è necessario esibire il documento originale in visione, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido.


Per ottenere la legalizzazione di fotografie:

Il cittadino che intende autenticare una fotografia deve presentarsi agli sportelli anagrafici  con una foto recente, non antecedente ai sei mesi,  ed un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le foto da legalizzare devono essere inoltre in formato tessera, su fondo chiaro, posa frontale, a capo scoperto. I tratti del viso devono essere ben visibili, senza occhiali scuri. Le foto legalizzate o autenticate non costituiscono documenti.

I casi in cui l’autenticazione  della foto è consentita sono:

• rilascio patente di guida;

• rilascio passaporto;

• autorizzazione al porto d’armi;

• autorizzazione alla licenza di pesca e caccia.

Per la legalizzazione di fotografie di figli minori, è necessaria la presenza del minore accompagnato da un genitore. In caso di età superiore a 15 anni, in possesso di carta di identità, è sufficiente la presenza del solo minore con proprio documento di identità.

Costi e vincoli

Costi

Autenticazione di copie:

l'autenticazione delle copie è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 4 facciate, salvo i casi in cui è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi della Tab. Allegato B del Decreto Presidente Repubblica n. 642 del 26/10/72 e della somma di € 0,52 per diritti di segreteria da pagare direttamente allo sportello.

Legalizzazione di fotografie:

€ 0,26  per ogni fotografia legalizzata. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

 

 

Casi particolari

Per la documentazione riportata di seguito si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
  • copie di pubblicazioni;
  • titoli di studio;
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:

  • i certificati medici
  • i certificati sanitari
  • i certificati veterinari
  • i certificati di origine
  • i certificati di conformità CE
  • i certificati di marchi o brevetti

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. 445/2000

- D.P.R. 642/72

 

Data creazione
22 January 2021

Ultimo aggiornamento
2023-11-22 10:14:29