Cos'è
L’albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
È costituito dai nominativi dei cittadini, residenti, che hanno presentato domanda e di coloro iscritti d'ufficio che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Il Comune, in base alla normativa vigente in materia, ogni due anni procede alla formazione di due distinti elenchi di cittadini residenti in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di Giudice Popolare presso la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello.
A chi si rivolge
Destinatari
I requisiti necessari per iscriversi all’albo sono:
- avere la residenza nel Comune di Teramo
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
Accedere al servizio
Come si fa
La domanda (in allegato in fondo alla pagina) deve essere presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari e dovrà pervenire, utilizzando, a scelta e alternativamente, una delle sottoelencate modalità:
• cartaceo da consegnare al Protocollo Genelare dell'Ente situato in via della Banca n. 2;
• per posta elettronica certificata all’indirizzo: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it
allegando in entrambi i casi la copia del documento di riconoscimento.
L'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere inoltrata nello stesso periodo e con le stesse modalità. L'iscrizione è cancellata d’ufficio, per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Cosa si ottiene
Iscrizione albo giudici popolari
Orario per il pubblico
Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Riferimento telefonico
0861 324 302
Casi particolari
Ai sensi dell’art. 12 L. 287/1951 sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.