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- Accordi innanzi agli ufficiali dello Stato Civile in materia di separazione personale e divorzio tra coniugi
Cos'è
I coniugi, ai sensi dell’art. 12. D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014 - in vigore dall'11 dicembre 2014 - possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo:
-di separazione personale;
-di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
-di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
A chi si rivolge
Destinatari
Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all’ufficiale di stato civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (è consentita comunque l’assistenza facoltativa di un difensore), intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Accedere al servizio
Come si fa
L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Cosa si ottiene
Accordo di separazione o di scioglimento/cessazione effetti civile del matrimonio
Indirizzo
Orario per il pubblico
Orari di apertura al pubblico :
Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30
Mercoledì chiuso
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Posizione sulla cartina
Riferimento telefonico
Riferimento PEC
Cosa serve
Modulistica
Costi e vincoli
Costi
Versamento di € 16,00 mediante:
- Bonifico Bancario intestato a Comune di Teramo
Iban: IT44J0542404297000050009912
- oppure versamente postale sul C/C n.10134641 intestato a Comune di Teramo
Causale: diritti fissi per divorzio breve
Contatti
Ufficio responsabile
Area
Personale
Ulteriori informazioni
Data creazione
22 January 2021
Ultimo aggiornamento
2023-11-22 10:11:26
Ferretti Adele
Tel: 0861 324243
Email: a.ferretti@comune.teramo.it