Valutazione e feedback

Segnalazione per Inquinamento acustico in area pubblica o privata

Segnalazione per Inquinamento acustico in area pubblica o privata

Cos'è

Per inquinamento acustico si intende: le emissioni sonore che superano i limiti consentiti per la zona della città in cui sono emesse o che avvengono fuori dagli orari consentiti vengono considerati rumori molesti.

Nel caso in cui la fonte dell'inquinamento acustico sia un'attività produttiva, i cittadini possono segnalare rumori molesti al Comune, che è responsabile del controllo dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui il disturbo provenga da fondi vicini e non interessati da attività produttive (es. il vicino suona la batteria o il cane abbaia sino a tarda ora), la tematica non può essere presa in carico dall’ufficio Ambiente del Comune.

In tali casi la questione dovrebbe essere trattata in primis a livello di regolamento condominiale; in alternativa il cittadino può rivolgersi, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., al Giudice di Pace che è competente per le immissioni intollerabili provenienti dai fondi vicini, e le uniche norme applicabili sono quelle relative al disturbo della quiete pubblica, disciplinato dall’art.659 c.p. e al divieto di immissioni intollerabili di cui all’art. 844 c.c.

Il Comune, dopo aver accertato la regolarità dei vari titoli autorizzativi previsti (es. titolo edilizio, autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, di pubblica sicurezza, etc.), provvede all'avvio del procedimento amministrativo per presunto inquinamento acustico, notificandolo ai proprietari dell'attività ritenuta disturbante.

Essi, avvalendosi della collaborazione di un tecnico abilitato in acustica ambientale, predispongono una relazione in cui si dichiara il rispetto dei limiti previsti, ovvero le opere necessarie al rientro nei limiti, con l'indicazione dei tempi per eseguirle.

Ove ciò non risultasse risolutivo, il Comune può richiedere l'intervento dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), la quale eseguirà un rilievo strumentale atto a definire l'eventuale superamento; in questo caso il Comune provvede a richiedere all'attività disturbante di mettersi a norma oppure, ove le opere abbiano risolto il problema, viene archiviato il procedimento.

A chi si rivolge

Destinatari

Soggetti pubblici o privati (Ass.ni,Enti, imprese,utenti,ecc..)

Chi può presentare
Soggetti pubblici o privati (Ass.ni,Enti, imprese,utenti,ecc..)
Copertura geografica
Intero territorio comunale

Accedere al servizio

Come si fa

Il Segnalante deve inviare una comunicazione scritta su carta semplice contenente le generalità della persona, il tipo di presunto rumore molesto, il luogo di origine e l’orario in cui avviene, l’eventuale ricorrenza.

Bisogna riportare nella nota la disponibilità all'ingresso presso la propria abitazione dei tecnici acustici della parte ritenuta disturbante e dell'ARTA per i necessari rilevamenti strumentali.

Cosa si ottiene

Accertamenti e verifiche di Polizia Amministrativa e Giudiziaria.

Provvedimenti amministrativi a carico dei trasgressori e\o obbligati.

 

Procedure collegate all'esito

Gli esiti delle verifiche verranno inviati agli interessati dall’ufficio Ambiente com.le.

Canale fisico
Via Antonio de Benedictis, 7 Teramo
Indirizzo
Via Antonio de Benedictis, 7 Teramo, TE, Italia
Orario per il pubblico

Sala operativa Polizia Locale: dalle ore 7,00 alle ore 20,00 tutti i giorni

Area 7 ufficio Ambiente:

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (lun-ven)

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (mar- giov).

Mercoledì chiuso

Posizione sulla cartina
Riferimento telefonico
+39 0861 324451
Riferimento email

Contatti

Ufficio responsabile
Ambiente – energia – controllo e gestione dei siti e dei fattori inquinanti (con Direzione esecuzione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, canile comunale, discarica “La Torre”)
Area
Area 7 Ricostruzione, Pianificazione sostenibile e Rigenerazione della Città

Ulteriori informazioni

Data creazione
29 April 2021

Ultimo aggiornamento
2021-07-06 15:29:43