Concorso alla spesa della quota sociale di compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune di residenza dello stesso per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 37 (Istituzione del Fondo regionale per l'integrazione socio-sanitaria e interventi finanziari in materia di agricoltura), nonché in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).
Il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune dove l'utente ha la residenza prima dell'inizio delle prestazioni residenziali o semiresidenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l. 328/2000.
2. La Struttura accreditata deve informare previamente il Comune di residenza dell'assistito e l'Ambito Territoriale Sociale nel quale è ricompreso il Comune all'atto della richiesta di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d'urgenza, all'atto di accettazione, al fine dell'assunzione da parte del Comune degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
3. Gli Ambiti Territoriali Sociali cui appartengono i Comuni di residenza coordinano l'applicazione del presente regolamento, assicurando funzioni di assistenza tecnica ai Comuni, modalità applicative della compartecipazione secondo criteri di omogeneità e uniformità, rendicontazione dei costi sostenuti e delle richieste di contributo alla Regione, gestione dei relativi flussi finanziari, anche attraverso specifici protocolli.
4. Le Aziende USL, per il tramite dei competenti uffici liquidatori e delle Unità di valutazione multidimensionale (UVM), ed i Comuni operano in ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici al fine di assicurare l'efficace applicazione del presente Regolamento, anche attraverso modalità coordinate di verifica e scambio di dati e informazioni. Con apposito atto di indirizzo del Commissario ad acta per il Risanamento del Servizio Sanitario Regionale sono definite in dettaglio tali forme e procedure di cooperazione.