Ravvedimento operoso (ai sensi del Decreto Fiscale 2020)
Si comunica che, con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo, oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Pertanto chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, può ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione ordinaria prevista dal Regolamento. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
I calcoli per IMU e TASI, disponibili utilizzando il banner "Anutel-Calcolo IMU” presente nella home-page, sono stati aggiornati secondo le nuove specifiche.
TARI - Tassa sui rifiuti
Dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI, riscossa direttamente dal Comune, che sostituisce la TARES.
PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO
Tari è l'acronimo di Tassa Rifiuti, la nuova imposta comunale istituita con la Legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares.
Il presupposto della Tari e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
SUPERFICIE IMPONIBILE
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU ( Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/1999) e ai fini Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’ art. 14 D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i).
Per presentare la dichiarazione di nuova occupazione, di rettifica o di cessazione di occupazione si invita ad utilizzare i modelli pubblicati nella sezione modulistica.
MODULISTICA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICI TRIBUTO TARI
Il versamento della TARI è effettuato tramite modello F24. I codici F24 rinominati che identificano la Tari sono:
- “3944” – Tari (e Tares)
- “3945” – Tari (e Tares) - interessi
- “3946” – Tari (e Tares) - sanzioni
- “3950” – tariffa
- “3951” – tariffa - interessi
- “3952” – tariffa - sanzioni